Regesto
Quando una persona beneficiaria dell'assistenza sociale vive in un rapporto di concubinato stabile con una persona non beneficiaria, è di principio ammissibile prendere in considerazione i mezzi finanziari di quest'ultima nel calcolo del bisogno del beneficiario dell'assistenza sociale (consid. 4). Questione lasciata aperta se lo stesso vale nel caso in cui la persona non sostenuta dall'assistenza sociale sia beneficiaria di prestazioni complementari a una rendita AVS/AI (consid. 5).
Se la persona beneficiaria dell'assistenza sociale rifiuta di collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per il conferimento e la fissazione delle prestazioni di aiuto finanziario, una sospensione di queste prestazioni è ammissibile (consid. 6).
La soppressione delle prestazioni di assistenza sociale deve essere pronunciata in una decisione formale, soggetta alle vie di diritto, e può essere accompagnata da una revoca dell'effetto sospensivo del ricorso. È inammissibile interrompere i pagamenti in modo informale e con effetto immediato diversi mesi prima di decidere formalmente la soppressione retroattiva dell'aiuto (consid. 7.2 e 7.3).