Regesto
Art. 117 CP e art. 237 n. 2 CP; obbligo incombente alle funivie di montagna e alle imprese di risalita meccanica di assicurare la sicurezza della circolazione.
Il responsabile di una funivia di montagna o di un'impresa di risalita meccanica è tenuto a organizzare un adeguato dispositivo di sicurezza suscettibile d'impedire che delle valanghe possano causare infortuni sulle piste.
Descrizione di alcune misure facenti parte di tale dispositivo.