Regesto
Art. 9 cpv. 4 della Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione svizzera e la Spagna del 13 ottobre 1969.
Quando una rendita di vecchiaia o superstiti dell'assicurazione svizzera subentra a una rendita dell'assicurazione invalidità calcolata secondo l'art. 9 cpv. 3 della citata Convenzione, lo stesso modo di calcolo (somma dei periodi d'assicurazione spagnoli e dei periodi di contribuzione svizzeri) dev'essere applicato se più vantaggioso per l'assicurato, quand'è stabilito che egli non può pretendere una prestazione spagnola analoga quando sorge il diritto alla rendita svizzera.