Regesto
§§ 138-140 e 147 LT/SO; art. 46 cpv. 3 LAID; art. 127 cpv. 3 Cost.; irregolarità procedurali nell'ambito di una tassazione d'ufficio.
Quando l'autorità fiscale cantonale procede nei confronti di una società direttamente ad una tassazione d'ufficio, senza averle in precedenza inviato nessun formulario di dichiarazione d'imposta, la decisione di tassazione dev'essere considerata nulla (consid. 3.2-3.4). La nullità quale decisione non esclude tuttavia l'interruzione della prescrizione (consid. 3.4.3).
Vi è invece solo annullabilità, quando la tassazione d'ufficio viene eseguita dopo che alla contribuente è stato inviato un formulario di dichiarazione d'imposta, lo stesso è stato ritornato all'autorità di tassazione senza essere compilato, e quest'ultima non ha richiamato la contribuente all'adempimento dei suoi obblighi in tal senso (consid. 3.5).