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Regesto

Art. 21 cpv. 1 lett. c e 49 cpv. 1 lett. b DIFD; prestazione valutabile in denaro (ripartizione occulta dell'utile, sottrazione previa dell'utile).
1. Vendita alla società di cose a prezzi eccessivi, considerata quale prestazione valutabile in denaro effettuata da parte sua.
2. Prestazione valutabile in denaro effettuata da una società anonima a favore di un non azionista che è tuttavia azionista unico della società madre di detta società.
3. Compensazione con apporti occulti di capitale?.