Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regesto
Art. 340bis CP e art. 260 PP; nuove competenze della Confederazione risultanti dal "progetto efficienza"; reclamo dell'imputato. Diritto transitorio.
La Camera di accusa si pronuncia sui conflitti riguardanti sia la competenza delle autorità federali sia quella delle autorità cantonali di perseguimento penale in applicazione dell'art. 260 PP; gli art. 18bis cpv. 3 e 105bis PP non sono applicabili. I reclami in questo campo sono trattati come le contestazioni relative al foro intercantonale (art. 351 CP e 264 PP; consid. 2.1-2.3).
A difetto di altre disposizioni transitorie, prevale la regola generale dell'art. 171 cpv. 1 OG (consid. 3.2).
In caso di una nuova denuncia e se i fatti su cui si fonda sono connessi, la nuova procedura deve essere unita alla precedente senza che ciò provochi una modifica della competenza (consid. 3.3).
È riservata la deroga al foro legale, conformemente alla giurisprudenza concernente gli art. 351 CP e 264 PP (consid. 3.4).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article:
art. 260 PP,
art. 351 CP,
Art. 340bis CP,