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Regesto

Art. 442 cpv. 4 CPP; art. 120 segg. CO; compensazione.
L'autorità incaricata della riscossione può opporre in compensazione un credito, che risulta da una pena pecuniaria inflitta a un imputato e dalle spese procedurali poste a suo carico in un procedimento penale, a un debito relativo all'indennità per le spese legali dovuta dallo Stato al medesimo imputato nell'ambito di un altro procedimento penale (consid. 2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 442 cpv. 4 CPP

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