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Regesto

Realizzazione forzata di fondi.
1. Le offerte fatte per persone che non vengono designate per nome non sono valide (art. 58 cpv. 3 RFF) (consid. 2; cfr. inoltre il consid. 7).
2. Quando l'ultima offerta non è valida giusta l'art. 58 cpv. 3 RFF, l'incanto dev'essere continuato (applicazione analogica dell'art. 60 cpv. 2 RFF) (consid. 3).
3. Il debitore escusso ha il diritto di partecipare all'incanto (consid. 4).
4. L'ufficio di esecuzione non può ignorare un'offerta del debitore, senza dare a quest'ultimo l'occasione di fugare i dubbi che esistono sulla sua capacità di adempierele condizioni d'asta (consid. 5).
5. Il debitore ha perso il diritto di impugnare l'aggiudicazione fatta ad un terzo, per il motivo che non ha partecipato all'incanto che l'ufficio ha continuato senza tener conto della sua offerta? (consid. 6).

contenu

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 58 cpv. 3 RFF, art. 60 cpv. 2 RFF