Regesto
Art. 37 n. 1 LCIA.
Mentre il primo capoverso di questa disposizione concerne il caso in cui la sostanza inquinante sia effettivamente pervenuta nelle acque, il secondo è applicabile laddove sia solamente insorto un pericolo che tale sostanza potesse pervenire sino alle acque in conseguenza del suo scarico o della sua dispersione nel sottosuolo.