Regesto
Foro di un'azione con cui è chiesto l'adempimento di un'obbligazione assunta da un erede in occasione di una divisione ereditaria.
1. Il foro della successione previsto dall'art. 538 cpv. 2 CC è stabilito per le controversie strettamente connesse con la successione: ciò non è il caso di un'azione con cui è chiesto l'adempimento di un'obbligazione di costituire una servitù, assunta a titolo personale da uno degli eredi in occasione della divisione della successione (consid. 2).
2. Il foro del luogo di situazione della cosa non può essere riconosciuto in modo generale (quindi anche nelle relazioni intercantonali, art. 59 Cost.) per le pretese fondate su di un contratto e tendenti al trasferimento della proprietà di un fondo e di tutti i diritti reali (conferma della giurisprudenza) (consid. 3).