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Regesto

Libertà personale, limitazioni. Lotta contro la tubercolosi, esame radiofotografico.
1. Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico proposto contro una decisione d'esecuzione allorquando il ricorrente si duole della violazione della propria libertà personale, diritto imprescrittibile e inalienabile (consid. 3a).
2. L'approvazione da parte del Consiglio federale di una disposizione cantonale d'applicazione del diritto federale non impedisce ad un privato d'impugnare detta disposizione per incostituzionalità dinnanzi al Tribunale federale (consid. 3b).
3. Nozione e contenuto della libertà fisica (consid. 4a).
4. Per essere compatibili con la Costituzione, le limitazioni della libertà personale devono fondarsi su una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico e rispettare il principio della proporzionalità (consid. 4b).