Regesto
Art. 4 a 6 LAM.
- Se l'assicurato si prevale di una ricaduta o di esiti tardivi di un'affezione la quale si era manifestata o che in ogni modo era stata costatata durante il servizio, l'assicurazione militare è responsabile secondo gli art. 4 e 5 LAM se esiste un nesso di causalità naturale e adeguata tra la ricaduta o gli esiti tardivi e l'affezione intervenuta durante il servizio (consid. 2).
- L'esistenza di un nesso di causalità naturale è determinata secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (modificazione della giurisprudenza; consid. 2b).