Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 34 cpv. 2 LADI; art. 17 cpv. 1 lett. d della legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19; art. 8i dell'ordinanza del 20 marzo 2020 sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione); indennità per lavoro ridotto.
Non viola il diritto federale l'opinione della Corte cantonale, secondo cui la differenza del modo di calcolo dell'indennità in caso di riduzione dell'orario di lavoro tra la procedura sommaria e quella ordinaria, così come è praticata dalla cassa disoccupazione - prescindendo da differenze accettabili dovute al sistema (di conteggio) - tra i lavoratori pagati al mese e quelli all'ora, comporta una disparità di trattamento che non trova alcuna giustificazione giuridica sufficiente nella procedura di conteggio sommario introdotta dall'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (consid. 5).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 34 cpv. 2 LADI