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Regesto

Art. 5 cpv. 4 LAVS, art. 6 cpv. 2 lett. f OAVS.
- La qualificazione dei supplementi di salario versati da un datore di lavoro come assegni familiari per l'economia domestica, esenti dall'obbligo di contribuzione, non deve procedere in modo generico e astratto con riferimento all'organico dei salari e delle allocazioni, ma conformemente alla legge, alla prassi amministrativa e alla giurisprudenza.
- In casu l'allocazione versata a tutti i dipendenti con economia domestica propria è esente dall'obbligo di contribuzione nei casi in cui i beneficiari
- sono sposati o
- sono celibi, vedovi o divorziati e convivono con dei figli.
- Nella misura in cui la cifra marg. 2121, ultima frase, delle direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sul salario determinante (DSD), valevoli dal 1o gennaio 1987, è in contraddizione con quanto precede, questa direttiva amministrativa risulta contraria alla legge e all'ordinanza.

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références

Article: Art. 5 cpv. 4 LAVS