Regesto
Revisione, art. 137 lett. b OG.
1. Non è nuovo un fatto che già è stato allegato nel corso della procedura precedente ma di cui, per una ragione qualsiasi, non è stata assunta la prova.
2. La domanda di revisione è in tal caso ammissibile soltanto ove colui che ha allegato il fatto abbia rinunciato a provarlo perchè gli mancavano i mezzi di prova o perchè i mezzi invocati non gli avrebbero consentito di fornire la prova (consid. 2).
3. Chi fonda una domanda di revisione su fatti o mezzi di prova nuovi deve dimostrare di non averli potuti invocare nel corso della procedura precedente (consid. 3).