Regesto
Art. 63 CP, commisurazione della pena.
Una certa disuguaglianza nell'ambito della commisurazione della pena si spiega normalmente con il principio dell'individualizzazione, voluto dal legislatore. Tale disuguaglianza non è di per sé sufficiente per far ammettere la sussistenza di un abuso del potere d'apprezzamento. Non spetta alla Corte di cassazione penale del Tribunale federale di vegliare a che le singole pene corrispondano tra loro scrupolosamente; essa deve bensì unicamente badare a che il diritto federale sia applicato in modo corretto, ciò che presuppone che la pena sia stata fissata conformemente al quadro legale, fondandosi solo sui criteri previsti dall'art. 63 CP, senza che il giudice abbia abusato del suo potere d'apprezzamento (consid. 2a).