Regesto
Art. 251 n. 1 CP; falsità in documenti.
Falsità in documenti ritenuta per creazione di un documento falso nel seguente caso : la comproprietaria di un'agenzia di collocamento di ballerine ha inviato alla polizia cantonale degli stranieri dei contratti - conclusi per il tramite del suo intermediario - per ottenere delle autorizzazioni di soggiorno e di lavoro per artiste straniere; dato che la polizia esigeva la firma personale delle artiste sui contratti e che queste erano difficilmente raggiungibili, la comproprietaria ha imitato, con l'accordo di queste ultime, le loro firme, utilizzando il loro nome proprio o quello di artista, per garantirsi che le autorizzazioni fossero concesse in tempo utile, ossia prima dell'inizio dell'attività contrattuale (consid. 1 e 2).
Art. 251 n. 2 CP.
Caso di esigua gravità non ammesso (consid. 3).