Regesto
1. Ove il ricorso di diritto pubblico sia proposto contro una decisione particolare che si fonda a sua volta su di una decisione particolareprecedente e ne dispone la conferma o l'esecuzione, il ricorrente non può far valere l'incostituzionalità della decisione particolare precedente, salvo che invochi la violazione di diritti costituzionali irrinunciabili e imprescrittibili (conferma della giurisprudenza).
2. Una tale eccezione non è data in materia di libertà di commercio e d'industria (conferma della giurisprudenza).