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Regesto

Eccezione della cosa giudicata.
1. Tale eccezione non è opponibile all'attore che, in un primo processo, non era legittimato a chiedere il pagamento di una garanzia per perdite già intervenute, ma che adempie tale condizione in un secondo processo, essendosi egli nel frattempo fatto cedere i crediti litigiosi.
2. La cessione non costituisce in questo caso un semplice motivo di revisione, bensì una modificazione del fondamento dell'azione.