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Regesto

Art. 250 LEF e art. 66 RUF.
Se l'amministrazione del fallimento conclude una transazione nel corso di un processo in materia di graduatoria, i creditori possono impugnare la graduatoria così modificata. Ove la graduatoria sia divenuta definitiva, la seconda adunanza dei creditori non può più opporsi alla transazione.

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referenza

Articolo: Art. 250 LEF, art. 66 RUF