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Regesto

Art. 23, 25 LAVS, art. 38 CC.
- Riepilogo della giurisprudenza concernente la dichiarazione di scomparsa (consid. 1).
- Gli effetti previsti dalla legge della dichiarazione di scomparsa risalgono al momento del pericolo di morte o dell'ultima notizia sino al giorno della revoca da parte del giudice. Durante detto periodo la moglie dello scomparso è da considerare vedova ai sensi dell'art. 23 LAVS. In caso di revoca della dichiarazione di scomparsa essa non deve restituire la rendita vedovile percepita durante l'assenza (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 23, 25 LAVS, art. 38 CC, art. 23 LAVS