Regesto
Art. 4 Cost. Applicazione arbitraria del § 173 cpv. 3 del codice di procedura penale del cantone di Soletta.
1. La limitazione dell'appello è ammissibile, ove la parte impugnata della sentenza (sospensione dell'esecuzione della pena) possa essere esaminata indipendentemente da un'altra questione (espulsione) (consid. 2c).
2. Quando l'appello sia limitato a una parte indipendente della sentenza, non è consentito all'autorità di appello di pronunciare una nuova decisione su di un'altra questione indipendente (consid. 2a, b).