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Regesto

Foro dell'azione di divorzio (art. 144 CC).
Secondo il nuovo diritto matrimoniale, la moglie ha diritto di costituire un domicilio indipendente nella stessa misura del marito. La questione di sapere ove si trovi il domicilio di un coniuge si determina quindi oggi esclusivamente secondo gli art. 23 segg. CC e non secondo il luogo del domicilio coniugale. Nondimeno, la volontà di un coniuge di abbandonare il domicilio coniugale e di stabilire un nuovo domicilio proprio dev'essere stata chiaramente riconoscibile. In caso di dubbio, il domicilio coniugale precedente va pertanto considerato tuttora come domicilio del coniuge attore.

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Articolo: art. 144 CC