Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 238 cpv. 2, art. 239 n. 2 CP.
1. Ove il servizio ferroviario non sia stato messo per negligenza in grave pericolo e il suo perturbamento non sia quindi punibile ai sensi dell'art. 238 cpv. 2 CP, tale perturbamento può nondimeno essere punito quale perturbamento dell'esercizio ferroviario ai sensi dell'art. 239 n. 2 CP (cambiamento della giurisprudenza).
2. Chi impedisce una ferrovia di rispettare per più di un'ora l'orario ne perturba considerevolmente l'esercizio.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 238 cpv. 2, art. 239 n. 2 CP, art. 239 n. 2 CP