Regesto
Cancellazione di un'esecuzione.
Siccome il registro delle esecuzioni, giusta gli art. 8 cpv. 3 LEF e 9 CC, fornisce piena prova dello svolgimento delle operazioni che vi sono verbalizzate, di massima, le iscrizioni non possono essere eliminate. L'estinzione di un'esecuzione è annotata con la lettera "P" se avviene mediante pagamento, con la lettera "E" se è dovuta ad altri motivi.