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Regesto

Art. 305ter cpv. 1 CP; carente diligenza in operazioni finanziarie.
La Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche solamente agevola l'interpretazione della norma penale (consid. 3d).
È colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie chi non verifica l'identità dell'avente economicamente diritto, nonostante dubiti che il titolare del conto, indicato nel modulo A come l'avente diritto, sia il vero partner commerciale (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 305ter cpv. 1 CP