Regesto
Art. 49 cpv. 1 LAMal: Interpretazione della seconda frase di questa disposizione legale.
Una persona ospedalizzata nel reparto comune di una clinica privata del cantone in cui abita, clinica figurante nell'elenco degli stabilimenti ospedalieri, - o per essa il suo assicuratore malattia - non può pretendere da questo cantone la quota delle spese a carico del cantone in un ospedale pubblico o sussidiato dall'ente pubblico (consid. 5).