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Regesto

Obbligo di motivazione (art. 50 CP); cumulo di una pena detentiva condizionalmente sospesa con una multa (art. 42 cpv. 4 CP).
Qualora il ministero pubblico proponga esplicitamente una pena con condizionale parziale e precedenti condanne facciano sorgere dei dubbi sulla condotta futura dell'autore, l'autorità inferiore viola il suo obbligo di motivazione se non espone per quale ragione non ritiene necessario pronunciare una pena con condizionale parziale (consid. 5.1).
Nel caso in cui, oltre alla pena condizionalmente sospesa, venga inflitta una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa, entrambe le sanzioni, cumulate, devono essere adeguate alla colpa (consid. 5.2).

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referenza

Articolo: art. 50 CP, art. 42 cpv. 4 CP