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Regesto

Art. 64 cpv. 1 CP; grave lesione risultante dal reato quale condizione dell'internamento.
L'internamento presuppone una grave lesione (verificatasi o voluta) dell'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona. Ciò vale per tutti i reati ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 CP. La grave lesione va valutata sulla base di criteri oggettivi (consid. 1.3.3).

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referenza

Articolo: Art. 64 cpv. 1 CP