Regesto
1. Art. 1 lett. a della legge sulle derrate alimentari e art. 2 cp. 1 cifra 3 della relativa ordinanza. Il tabacco e i manufatti di tabacco sono derrate alimentari.
2. Art. 19 cp. 1 dell'ordinanza sulle derrate alimentari. Ad un'"efficacia salutare maggiore" di quella posseduta naturalmente da una derrata si allude non soltanto quando si pretende che il prodotto può migliorare la salute dell'uomo, bensì anche quando si presenta il prodotto come meno nocivo di altri della stessa specie.