Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 269 cpv. 1 e 3 LEF.
Una pretesa rivocatoria non è "scoperta" nel senso di questo disposto se gli organi del fallimento ne hanno ignorato l'esistenza solo per una negligenza inescusabile. Oggetto e onere della prova. Compiti rispettivi del giudice e delle autorità di esecuzione. Autorità di cosa giudicata della graduatoria e riconoscimento del diritto scoperto dopo la chiusura del fallimento.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 269 cpv. 1 e 3 LEF