Regesto
Imposta per la difesa nazionale.
Ove un edificio sia rinnovato dal nuovo proprietario poco dopo l'acquisto, le spese per i relativi lavori sono considerate in principio come spese per il miglioramento di beni patrimoniali (art. 23 DIN), e non come spese di manutenzione di fabbricati, deducibili dal reddito lordo ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 lett. e DIN (cambio della giurisprudenza).