Regesto
Azione di impugnazione della graduatoria; art. 250 LEF.
I cantoni possono disporre che il processo sulla graduatoria deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione. Se si avvalgono di questa possibilità possono anche designare, nell'ambito del circondario del fallimento, il giudice competente per la procedura di conciliazione (consid. 2).
Art. 139 CO.
Questa disposizione non obbliga il giudice incompetente ad assegnare all'attore un termine supplementare. La questione dell'applicabilità dell'art. 139 CO si pone solo quando l'azione è riproposta davanti al giudice competente, rispettivamente quando è riproposta in forma corretta (consid. 3).