Regesto
Art. 4 cpv. 1 e art. 6 CPC ; competenza esclusiva del tribunale commerciale; facoltà di regolamentazione riservata ai Cantoni.
Con l'art. 6 CPC il legislatore federale ha disciplinato in maniera esaustiva, per il caso in cui un Cantone ha fatto uso della possibilità di istituire un tribunale commerciale, la competenza materiale per i contenziosi commerciali (art. 6 cpv. 2 lett. a-c CPC). Non vi è spazio per un'ulteriore regolamentazione della competenza da parte del Cantone (consid. 4.3).