Regesto
Art. 58 cpv. 1 CPC; art. 83 cpv. 2 LEF; principio dispositivo; oggetto del litigio nella procedura di disconoscimento del debito.
Il principio dispositivo è violato se il tribunale basa la sua decisione su un fondamento fattuale che esula dall'oggetto del litigio. L'oggetto del litigio della procedura di disconoscimento del debito è costituito dall'esistenza e dall'esigibilità del credito posto in esecuzione nel momento in cui è stata introdotta l'esecuzione. Tra il credito posto in esecuzione e il debito oggetto della procedura di disconoscimento deve sussistere identità. L'oggetto della procedura di esecuzione viene fissato con il precetto esecutivo. L'indicazione della causa giuridica nel precetto esecutivo non porta però a una limitazione dell'oggetto dell'esecuzione alla causa menzionata. Violazione del principio dispositivo negata nel caso concreto (consid. 4).