Regesto
Responsabilità del vettore. Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (testo dell'Aia). Regolamento di trasporto aereo del 3 ottobre 1962 (RTA) (testo del 1o giugno 1962).
L'effetto della subrogazione in caso di pagamento da parte dell'assicuratore è soggetto al diritto applicabile al contratto d'assicurazione.
La questione di sapere se il giudice cantonale ha rettamente determinato il diritto straniero applicabile, fra i diversi proponibili, non è di diritto federale (consid. 1a).
La validità materiale della cessione deve essere giudicata in applicazione del diritto disciplinante il credito ceduto (conferma della giurisprudenza; consid. 1 b).
Art. 1 cpv. 2 della Convenzione di Varsavia. Applicabilità. Nel caso che questa convenzione non sia applicabile, é determinante il diritto della sede della compagnia aerea (consid. 2).
Secondo l'art. 8 RTA, le disposizioni della Convenzione di Varsavia sono applicabili anche a trasporti non soggetti alla medesima; le disposizioni del RTA si applicano solo a titolo completivo (consid. 3).
La responsabilità limitata del vettore è esclusa, se i presupposti dell'art. 22 cpv. lett. a della Convenzione o degli art. 25 della Convenzione e 10 RTA sono adempiuti (consid. 4).
Art. 25 della Convenzione di Varsavia e 10 RTA. Incombe al leso di provare che i presupposti della responsabilità illimitata del vettore sono adempiuti. Le relative norme nulla dispongono sull'apprezzamento delle prove (consid. 5).
L'illimitata responsabilità del vettore non è data, quando la perdita del carico può essere attribuita a due fattispecie e quando i presupposti soggettivi degli art. 25 della convenzione e 10 RTA sono adempiuti in un solo caso (consid. 8).
Nel caso particolare, negazione della responsabilità illimitata del vettore (consid. 9 e 10).
La richiesta di risarcimento dell'intero danno include la pretesa al risarcimento limitato di cui all'art. 9 lett. b RTA (consid. 11).