Regesto
Esecuzione di sentenze estere.
L'art. 144 CC - norma non d'ordine pubblico nel senso dell'art. 17 cpv. 1 num. 3 della convenzione franco-svizzera del 1869 -, nè la convenzione del 3 gennaio 1933 tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, nè il trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra gli stessi paesi, non frappongono ostacolo all'esecuzione in Svizzera di una decisione francese, emanata nell'ambito di un processo per divorzio, e condannante un cittadino italiano, domiciliato a Ginevra, a pagare una pensione alimentare alla moglie, di cittadinanza francese.