Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Divieto dell'esecuzione forzata fra coniugi. Art. 173 cp. 1 CC.
Questo divieto non colpisce l'esecuzione promossa da un cessionario del coniuge della persona escussa. Quando il debitore ha interposto opposizione, è riservato il giudizio dell'autorità giudiziaria sulle eccezioni di diritto civile, segnatamente di quella consistente nel dire che la cessione è stata fatta in modo illecito, per eludere il divieto dell'art. 173 cp. 1 CC, o che la moglie non aveva il diritto, secondo il regime matrimoniale, di procedere alla cessione. Nullità "manifesta" dell'acquisizione del diritto da parte del cessionario negata in concreto (consid. 2).
Sentenza che respinge l'azione di divorzio; interpretazione del dispositivo in virtù del quale l'attore deve pagare l'onorario del legale di sua moglie (consid. 1).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 173 cp