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Regesto a

Art. 89 cpv. 1 LTF; legittimazione a ricorrere in generale.
La clausola generale dell'art. 89 cpv. 1 LTF non conferisce ad autorità o unità amministrative senza personalità giuridica alcuna legittimazione a ricorrere al Tribunale federale (consid. 2.2 e 3.1).

Regesto b

Art. 89 cpv. 2 lett. a LTF; diritto di ricorso della Cancelleria e dei dipartimenti federali.
Il diritto di ricorso che compete per legge alla Cancelleria e ai dipartimenti federali può essere delegato per ordinanza a una unità amministrativa dell'Amministrazione federale centrale (consid. 4.2). Nella fattispecie, nessuna disposizione del diritto federale conferisce il diritto di ricorso al Tribunale federale al Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (consid. 4.4).

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références

Article: Art. 89 cpv. 1 LTF, Art. 89 cpv. 2 lett. a LTF