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Regesto

Autorizzazione per la trasformazione di un porcile; riconversione parziale dall'ingrasso all'allevamento. Tassa per animali tenuti in soprannumero. Art. 19a lett. a, 19d cpv. 1 e 4 LAgr; art. 4 cpv. 1 e 5 cpv. 3-5, come pure art. 12 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 dell'ordinanza concernente l'autorizzazione per la costruzione di stalle.
La riconversione dall'ingrasso all'allevamento di maiali non costituisce, di per sè, un aumento dell'effettivo tenuto nell'azienda, ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. a dell'ordinanza (consid. 3c). Sarebbe dato un aumento dell'effettivo, secondo l'art. 5 cpv. 4 dell'ordinanza, se gli animali tenuti per la prima volta non avessero potuto, prima della trasformazione, essere custoditi in condizioni che tenessero opportunamente conto dei loro bisogni secondo le norme sulla protezione degli animali (consid. 3d). Questo aspetto non è stato ancora chiarito dalle autorità inferiori.
La tassa prelevata, secondo l'art. 12 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza, per gli animali tenuti in una stalla per la quale non è stata rilasciata la necessaria autorizzazione è una tassa di natura politico-economica e non una multa di carattere penale. Essa va pertanto prelevata solo se sia accertato il numero di animali per i quali l'autorizzazione poteva essere rilasciata dopo la trasformazione. La tassa è giustificata soltanto se il numero degli animali tenuti eccede quello degli animali per i quali l'autorizzazione poteva essere accordata (consid. 4).