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Regesto a

Art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA combinato con l'art. 2 cpv. 1 OPGA; art. 132 cpv. 1 CC; restituzione di prestazioni percepite indebitamente; parte di rendita di invalidità.
La moglie divorziata non è tenuta a restituire a norma dell'art. 25 cpv. 1 LPGA la parte di rendita di invalidità percepita indebitamente come creditrice dell'obbligo di mantenimento nel quadro di un avviso ai debitori ordinato dal giudice civile (art. 132 cpv. 1 CC), dopo che il diritto alle prestazioni del marito divorziato è stato soppresso retroattivamente (consid. 4).

Regesto b

Art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA combinato con l'art. 2 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 OPGA combinato con l'art. 35 cpv. 4 LAI e l'art. 82 cpv. 1 OAI nonché l'art. 71ter OAVS; art. 291 CC; restituzione di prestazioni percepite indebitamente; rendita per i figli.
Quando la rendita del marito divorziato avente diritto alla prestazione è soppressa retroattivamente in seguito alla violazione dell'obbligo di informare, la madre, come rappresentante legale del figlio, la quale in seguito a una decisione di pagamento nelle mani di terzi ordinata dal giudice civile (art. 291 CC) ha ricevuto una rendita per il figlio accessoria alla rendita principale, è tenuta alla restituzione di quest'ultima (consid. 5; conferma della giurisprudenza contenuta nella sentenza 8C_625/2012 del 1° luglio 2013).

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références

Article: art. 132 cpv. 1 CC, art. 291 CC, art. 2 cpv. 1 OPGA, art. 25 cpv. 1 LPGA suite...