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Regesto

Art. 3 CEDU; art. 10 n. 1 Patto Uno II; art. 10 cpv. 3 Cost.; art. 1, 26 n. 1 e 3 CEEstr; art. 84 LTF; estradizione all'Armenia; applicazione reciproca di una riserva; stato di salute; garanzie diplomatiche.
Caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 LTF sulla base di indizi concreti di un trattamento inumano o degradante nelle carceri armene (consid. 1.3).
Obbligo di esaminare se la riserva armena all'art. 1 CEEstr si opponga a un'estradizione (consid. 2).
Riepilogo dei principi e criteri delle garanzie diplomatiche (consid. 3).
Applicazione di questa prassi nella fattispecie riguardo alle precarie condizioni di carcerazione, in particolare alla criticità dell'assistenza medica nelle prigioni armene, nonché allo stato di salute del ricorrente, segnatamente della sua malattia cronica (consid. 4.1-4.5). Insufficienza delle garanzie finora raccolte (consid. 4.6).
Necessità di una garanzia supplementare (art. 5.1). La garanzia supplementare richiesta dal Tribunale penale federale non può essere realizzata (consid. 5.2-5.4). Rinvio all'Ufficio federale di giustizia (consid. 5.5).

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références

Article: art. 84 LTF, Art. 3 CEDU, art. 10 cpv. 3 Cost., art. 1, 26 n. 1 e 3 CEEstr suite...