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Regesto
Art. 9 Cost.; art. 229, 276 e 317 CPC ; art. 176 CC; delimitazione delle competenze tra il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale e il giudice del divorzio; presa in considerazione nella procedura a tutela dell'unione coniugale, conformemente alle regole concernenti i nova della procedura civile, di fatti sorti dopo la litispendenza della procedura di divorzio.
Conferma della giurisprudenza sulla delimitazione delle competenze tra il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale e il giudice del divorzio: il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale adotta i provvedimenti necessari fino alla litispendenza della procedura di divorzio, i quali rimangono in vigore fino a una eventuale successiva modifica (consid. 4.2). Anche se la procedura di divorzio è introdotta mentre la procedura a tutela dell'unione coniugale è pendente, il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale conduce il processo aperto dinanzi a lui in modo ordinario fino alla sua conclusione, tenendo cioè conto di tutti i fatti ammissibili ai sensi dell'art. 229 CPC (e eventualmente dell'art. 317 CPC). Sapere se tali fatti sono sorti prima o dopo la litispendenza della procedura di divorzio è irrilevante (consid. 4.3-4.6). La presa in considerazione di tali fatti soltanto nella procedura di divorzio è arbitraria (consid. 4.7 e 4.8).
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