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Regesto

Art. 163 e 176 CC.
La prestazione per il mantenimento della famiglia fornita dal coniuge che si dedica al governo della casa e alla cura della prole deve ritenersi equivalente, nel vecchio come nel nuovo diritto matrimoniale, al contributo pecuniario dell'altro coniuge. Anche dopo la separazione i coniugi hanno il diritto di mantenere il tenore di vita precedente. Se, una volta dedotto dal reddito globale dei coniugi il minimo vitale di entrambi, rimane un'eccedenza, questa dev'essere divisa per principio in ragione di metà ciascuno. Un riparto nella misura di due terzi a favore del marito e un terzo a favore della moglie è, senza motivo particolare, arbitrario.