Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 123 cpv. 2 lett. b LTF, art. 229 n. 1 lett. a PP; domanda di revisione, per fatti o elementi di prova nuovi, di una sentenza del Tribunale federale resa in materia penale.
La revisione, per fatti o elementi di prova nuovi, di una sentenza del Tribunale federale resa in materia penale è possibile solo ove, nel precedente procedimento, il Tribunale federale abbia non soltanto modificato la decisione che gli era stata deferita, ma ne abbia anche modificato l'accertamento dei fatti sulla base dell'art. 105 cpv. 2 LTF. Ciò non vale invece per i fatti relativi all'ammissibilità del ricorso che dovevano essere accertati d'ufficio. Negli altri casi, i fatti o gli elementi di prova nuovi devono essere addotti con una domanda di revisione fondata sull'art. 385 CP (consid. 1).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 123 cpv. 2 lett. b LTF, art. 229 n. 1 lett. a PP, art. 105 cpv. 2 LTF, art. 385 CP