Regesto
Art. 4 Cost.; revoca dell'assistenza giudiziaria durante il processo.
Il giudice di seconda istanza chiamato a giudicare il merito può esaminare se l'indigenza, ammessa all'inizio della causa, sussisteva o sussiste ancora e revocare all'istante, qualora egli sia in grado di pagare le spese processuali, l'assistenza giudiziaria per il resto della procedura (consid. 4).