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Regesto

Obbligo di fornire informazioni. Retrocessione di utili e risarcimento, quali conseguenze di una violazione dei diritti del titolare del brevetto.
1. Art. 66 lett. b e d LBI. Obbligo di fornire informazioni incombente al fornitore che, svolgendo la propria attività all'estero, importa in Svizzera prodotti che son reputati, secondo il diritto svizzero, fabbricati in modo illecito. Significato del possesso, dal quale dipende questo dovere (consid. 2).
2. Art. 73 cpv. 1 e 2 LBI, art. 423 CO. Le pretese che il titolare del brevetto fonda su una colpevole violazione dei suoi diritti, per chiedere all'autore della lesione un risarcimento e la retrocessione del profitto tratto dallo sfruttamento illecito dell'invenzione, esistono l'una indipendentemente dall'altra, ma si escludono a vicenda. Requisiti per la prova del danno (consid. 3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 73 cpv. 1 e 2 LBI, art. 423 CO