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Regesto

Art. 59 LPGA; art. 66 cpv. 1 OAI; legittimazione a ricorrere dell'autorità competente in materia di assistenza sociale.
L'autorità competente in materia di assistenza sociale che assiste regolarmente un assicurato è legittimata a contestare a suo nome, mediante ricorso, la decisione dell'Ufficio AI che nega il diritto alla rendita d'invalidità (consid. 5.7). Riconoscimento di tale assistenza regolare nel caso in esame, anche se all'inizio il contributo assistenziale economico fornito poteva essere compensato con l'indennità giornaliera di disoccupazione (consid. 5.6).

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références

Article: Art. 59 LPGA, art. 66 cpv. 1 OAI