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Regesto a

Art. 519 segg. e 540 CC; art. 71 e 206 cpv. 2 CPC; azione di nullità e azione di accertamento dell'indegnità; procedura di conciliazione.
Se più attori chiamano in giudizio più convenuti con un'azione di nullità di una disposizione a causa di morte o con un'azione di accertamento dell'indegnità di una determinata persona, le parti al processo formano un litisconsorzio facoltativo sia attivo che passivo (consid. 3.1.1.3 e 3.1.1.4). Conseguenze giuridiche per la procedura di conciliazione (consid. 3.1.2).

Regesto b

Art. 52, 201, 204, 206 e 209 CPC; art. 2 cpv. 2 CC; art. 5 cpv. 3, art. 29 cpv. 1 Cost.; tentativo di conciliazione; validità dell'autorizzazione ad agire.
Portata del tentativo di conciliazione e obbligo dell'autorità di conciliazione di rendere possibile una discussione tra le parti (consid. 3.1.3).
Conseguenza giuridica in caso di mancato tentativo di conciliazione (consid. 3.1.4).
Invocazione, nel procedimento giudiziale, della mancanza della procedura di conciliazione e principio della buona fede (consid. 3.2).
Nessuna violazione del divieto del formalismo eccessivo nel caso concreto (consid. 3.3).

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références

Article: art. 71 e 206 cpv. 2 CPC, art. 2 cpv. 2 CC, art. 5 cpv. 3, art. 29 cpv. 1 Cost.