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Regesto

Art. 407 cpv. 1 lett. c CPP; finzione del ritiro dell'appello presentato dall'imputato consecutiva all'impossibilità di citarlo al dibattimento; imputato di ignota dimora.
Se l'imputato appellante è tenuto a comparire personalmente al dibattimento di appello e rifiuta di rendere nota la sua dimora, precludendo così la possibilità di notificargli la citazione, si applica la finzione del ritiro giusta l'art. 407 cpv. 1 lett. c CPP. L'imputato non può esigere lo svolgimento di una procedura di appello e contemporaneamente rifiutarsi di collaborare. Violazione della buona fede (consid. 1).